Arbitri e ufficiali di gara – figura del direttore di gara - rilievo istituzionale – regole deontologiche – rispetto – canoni particolarmente rigorosi – doveri di riservatezza e terzietà - rispetto - necessità

La figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (cfr. per tutte Corte federale SS.UU. n. 69 del 27/12/2023). Dal rilievo istituzionale della figura arbitrale consegue certamente che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare in nessuna sede fenomeni di comportamenti irriguardosi (o peggio, violenti) in danno degli ufficiali di gara, comportamenti che devono perciò essere valutati in sede disciplinare con la massima severità. E tuttavia, sinallagmaticamente, proprio l’importanza che la figura arbitrale riveste ai fini della salvaguardia dei valori di correttezza agonistica che devono improntare la comunità federale, impone agli appartenenti alla categoria un comportamento sempre improntato a canoni di rispetto delle regole deontologiche particolarmente rigorosi (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni trasmesse dall’incolpato ad un presidente della Sezione AIA a mezzo registrazione audio WhatsApp avessero violato le norme che espressamente impongono ad ogni associato AIA di mantenere un contegno rispettoso e pacato, oltre che nei confronti dei terzi esterni all’Associazione, anche nei confronti di tutti i colleghi e quindi a maggior ragione nei confronti del Presidente di sezione).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 75/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 42 commi 1, 2, 3, lett. a), b) e c) Regolamento AIA; artt. 5, 6.7 e 7.3 del Codice etico e di comportamento AIA

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