PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PROVA – CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE FATTA A TERZI – È LIBERAMENTE APPREZZABILE

Nell’ordinamento civilistico la confessione stragiudiziale fatta a terzi non costituisce prova piena o legale, ma è liberamente apprezzata dal giudice (art. 2735, primo comma, cod. civ.). Analogamente in ambito penale, la confessione stragiudiziale, pur non costituendo di per sé sola prova di colpevolezza, può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice allorchè valutata in sé, e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto. (ex multis Cass. V Sez. penale n. 40017 del 2019). Anche nell’ambito processuale federale – ispirato in generale al pregnante criterio della libera valutazione delle prove da parte del giudice ex art. 57 CGS - tale confessione può costituire con evidenza un mezzo di prova particolarmente significativo, ove il complessivo corredo probatorio posto a base dell’atto di deferimento deponga nel senso della veridicità della dichiarazione rispetto al fatto contestato e corrobori dunque l’accusa in ordine alla perpetrazione dell’illecito.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 77/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 57 CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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