Comunicazione degli atti – notifica irregolare – nullità - principio del raggiungimento dello scopo – art. 156, comma 3, CPC – applicabilità

Per principio generale, che si ricava dalle disposizioni del codice di procedura civile in materia di nullità degli atti processuali (artt. 156 e ss. CPC), nel caso in cui la parte a beneficio della quale il termine a difesa è posto non eccepisca la sua violazione prontamente e, comunque, nella prima difesa utile, ed invece espleti integralmente la sua attività difensiva, implicitamente rinuncia all’eccezione dando prova che il mancato rispetto del termine non le ha procurato alcuno svantaggio. La nullità (anche extraformale) è, così sanata e il giudizio potrà procedere verso la decisione finale. La sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali” (v. Sezione II, decisione n. 65/CFA/2019-2020; Sezione I, decisione n. 0084/CFA/2022-2023; Sezioni unite, n. 97/CFA/2020-2021). Del resto, nell’ordinamento sportivo, il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e, quindi, è compito degli organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Sezione I, n. 84//2022-2023 che richiama Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018) (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il fatto che la comunicazione degli atti del procedimento sia avvenuta presso la società e non direttamente al suo recapito non ha impedito al deferito di venirne a conoscenza tanto che, in vista dell’udienza innanzi al Tribunale federale, il deferito medesimo, oltre a conferire mandato a rappresentarlo ad un difensore, ha comunque depositato una tempestiva memoria, esponendo articolate argomentazioni al fine di confutare la tesi accusatoria e, pertanto, esplicando piena attività difensiva).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 77/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 156, comma 3, CPC

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