Società – doveri – esclusione dagli allenamenti e dai ritiri - illegittimità

Ai sensi dell’art. 91 delle NOIF (secondo cui “Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento”), delle norme del Protocollo di intesa del 21 ottobre 2004 tra la Lega nazionale dilettanti e l’Associazione calciatori, dell’Accordo collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, sottoscritto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021, della disciplina di cui al D.lgs 36 del 2021, se è ovviamente lecito che un calciatore, per esigenze tecniche, non venga schierato nella formazione titolare, dal momento che le convocazioni sono rimesse alle scelte discrezionali dell'allenatore in qualità di responsabile della conduzione tecnico-sportiva della squadra, non può considerarsi corretto il comportamento della società che, dopo avere assunto un calciatore per utilizzarlo in prima squadra, lo escluda, senza valido motivo, dagli allenamenti e dai ritiri della prima squadra medesima, impedendogli di esprimere la propria professionalità (nel caso in esame la Corte ha ritenuto che, sebbene non vi fosse stata una esclusione totale dall’attività sportiva, considerato che il calciatore è stato espressamente invitato a partecipare agli allenamenti con la squadra under 17 e con la Juniores,  tale invito non rispondesse alle ragioni per cui l’accordo era stato raggiunto, tenuto conto della maggiore età del calciatore e del fatto che lo stesso, pur assunto in prima squadra, sia stato sostanzialmente allontanato dopo pochissimo tempo).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 77/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 91 NOIF; Protocollo di intesa 21 ottobre 2004 tra la Lega nazionale dilettanti e l’Associazione calciatori; Accordo collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo; D.lgs 36/2021

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