Violazioni in materia gestionale e economica – società poi fallita - indicatori dello stato di crisi economica e finanziaria - esistenza nei mesi precedenti il fallimento – componenti del consiglio di amministrazione – dovere di attivarsi

È censurabile l’inerzia dei componenti (anche senza deleghe) del consiglio di amministrazione di una società poi fallita, là ove detti amministratori si trovino davanti ad evidenti indicatori dello stato di crisi economica e finanziaria in cui versi la società nei mesi antecedenti il fallimento (cfr. Cass. 2.3.2020, n. 17626). Ove tali indicatori vi siano gli amministratori hanno il potere e il dovere di attivarsi per impedire le conseguenze più gravi del dissesto. Il mancato accertamento delle condizioni di liquidazione ovvero la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento (o altra procedura concorsuale) da parte dell’amministratore, per consentire (nell’un caso o nell’altro) una effettiva par condicio tra i creditori e la limitazione dell’aggravamento dell’insolvenza, è certamente sanzionabile.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 81/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: art. 21, commi e 3, NOIF; art. 4, comma 1, CGS; art.19 Statuto della F.I.G.C.

Articoli

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