Giudizio e responsabilità disciplinare – principio di retroattività in mitius - ratio

Il principio di retroattività in mitius, sancito nell’art. 2 c.p., esprime una regola generale riconducibile al principio costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma mitigatrice. Ciò in quanto, in via generale, per ragioni di giustizia sostanziale, uguaglianza e (in)colpevolezza, non sarebbe ragionevole punire una persona per una condotta che la legge posteriore considera non più meritevole di sanzione, facendo venir meno il disvalore del fatto precedentemente commesso.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 83/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 2 CP

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