GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI – CIRCOSTANZE ATTENUANTI – ART. 13, COMMA 2, CGS – RATIO - PENTIMENTO E VOLONTÀ COLLABORATIVA – NON RILEVA

L'art.13, comma 2, CGS, prevedendo espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (cfr. n. 1/CFA/2021-2022/B; n. 58/CFA/2022-2023/B – 2022-2023; n. 8/CFA/2022-2023/C – 2022-2023). In tale prospettiva non rileva che i giocatori non abbiano mostrato pentimento o volontà collaborativa (essendo condotte rilevanti per la concessione delle specifiche attenuanti di cui all’art.13, comma 1, lett. e), CGS).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 89/CFA/2022-2023/C

Presidente: Torsello

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 13, comma 2, CGS

Articoli

  1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
  2. a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
  3. b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
  4. c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
  5. d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  6. e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
  7. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
  8. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.

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