Riabilitazione - condizioni – cumulatività - particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta – giudizio prognostico – discrezionalità – parametri - fattispecie
Ai fini della riabilitazione occorre verificare la sussistenza delle tre condizioni previste dall’art. 42, comma 1, lettere a), b) e c) del CGS per la concessione della riabilitazione. Le tre condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente e l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo. (CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021). Relativamente alla condizione di cui alla lettera c), il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità, i cui parametri sono da ricercare nei principi dell’ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento. L’ambito valutativo, peraltro, appare fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione “particolari condizioni”, che induce a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela (CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 19/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 44/2021-2022). Si tratta di una potestà riabilitativa di carattere costitutivo e non dichiarativo, similarmente a quanto previsto dalle normative che regolano il medesimo istituto nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e delle professioni. Dette regolazioni hanno in comune l’attribuzione di una potestà che, oltre ad accertare il possesso dei requisiti obiettivi posseduti dal soggetto istante, effettui una valutazione comparativa dell’interesse del richiedente la riabilitazione con gli interessi istituzionali coinvolti (CFA, SS.UU, n. 71/2022-2023). L’applicazione di tali principi deve naturalmente avvenire caso per caso, tenendo conto della peculiarità delle singole fattispecie. (Nel caso di specie la Corte federale ha ritenuto di accogliere l’istanza dell’interessato poiché egli era stato sanzionato per violazioni da lui commesse quale tesserato e non quale arbitro e l’organo disciplinare lo aveva sospeso temporaneamente, senza inibire nel futuro e per sempre la sua funzione in modo da impedirgli, all’esito e termine del periodo durante il quale è stata applicata sanzione, di poter riprendere la sua attività di arbitro. Qualifica, attività e funzione che aveva svolto in modo assolutamente irreprensibile e con competenza tale da essere considerato dal Presidente della locale sezione, candidabile per la promozione alle competizioni di rango superiore del calcio a 5. Inoltre la Corte ha considerato che se è impossibile formulare una prognosi positiva rispetto alla ipotesi che un arbitro possa commettere nuovamente una violazione nell’ambito dell’esercizio della sua attività arbitrale, perché la prima violazione denota una disponibilità e predisposizione ad alterare il risultato, sicché l’aspetto prognostico e discrezionale è di fatto inibito, altro è se la violazione, seppur grave e come tale punita, acceda ad un comportamento da tesserato non incidente con il risultato sportivo della competizione arbitrale. In tal caso la valutazione dell’aspetto prognostico può essere modulata rispetto ai dati oggettivi in possesso della Corte e proporzionalmente alla sanzione che è stata applicata al reclamante).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 89/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Baliva
Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS
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Art. 42 - Riabilitazione
1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.