ILLECITO SPORTIVO – RATIO - REGOLARE E CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA GARA - FINALITÀ CONCRETAMENTE PERSEGUITA - IRRILEVANZA

La previsione dell’art. 30, comma 1, C.G.S., è finalizzata a tutelare il valore, centrale per l’attività sportiva, del regolare svolgimento delle gare;  è sufficiente al riguardo rilevare che l’illecito sportivo si verifica con il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, risultando irrilevante la finalità concretamente perseguita da colui che contravviene ai principi basilari di correttezza che informano l’ordinamento sportivo. 

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 94/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Saltelli

Riferimenti normativi: art. 30, comma 1, CGS

Articoli

1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).
5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.
6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.
7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.

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