Calciatore - calciatore non professionista e giovane dilettante – svincolo per inattività – certificazione di idoneità all’attività sportiva – omessa presentazione - due inviti – onere della società - omissione – contestazione delle inadempienze mediante raccomandata – mancanza – sufficienza per l’effetto decadenziale - mancata convocazione per almeno quattro gare ufficiali consecutive – non rileva

Dal sistema complessivo delle disposizioni regolanti lo svolgimento della pratica calcistica in tema di svincolo per inattività del calciatore (art. 109 NOIF) emerge con nettezza la portata qualificante del presupposto costituito dalla carenza di una valida certificazione medica per l’espletamento dell’attività calcistica (CFA, Sez. IV, n. 78/CFA-2021-2022). Siffatta centralità si può desumere, in primis, dal precetto dell’art. 43 NOIF che connota in maniera condivisibilmente gravosa (vista la rilevanza del bene giuridico protetto) gli obblighi in capo alle società calcistiche, tenute a sottoporre i propri tesserati a visita medica atta ad accertarne l’idoneità all’attività sportiva ed a patire le conseguenti responsabilità per l’utilizzo di calciatori inidonei ovvero privi di valida certificazione di idoneità, oltre che le sanzioni per le eventuali violazioni di tali precetti in termini di deferimento al Tribunale Federale. Se per effetto dell’art. 43 NOIF tale certificazione di idoneità sportiva assume la natura di pre-requisito essenziale per lo svolgimento della pratica calcistica, in coerenza si pone l’art. 109 NOIF che, nella prospettiva di disciplinare la fase di soluzione del rapporto tra il calciatore e la società sportiva di afferenza, attribuisce alla omessa, rituale richiesta da parte della società calcistica di rinnovata certificazione di idoneità medica, la valenza di elemento sintomatico del disinteresse della società stessa alla prosecuzione del rapporto sportivo con il calciatore e, come tale, legittimante la richiesta di svincolo da parte di questi. L’art. 109, comma 4, NOIF è inequivoco nel porre proprio a carico della società sportiva l’onere (trattandosi di condotta appunto impeditiva della decadenza -  prevista dal comma 1 del medesimo art. 109 - del vincolo giuridico in essere con il calciatore, che la società dovrebbe naturalmente essere interessata a preservare) di inviare “almeno due inviti” al calciatore per sollecitarlo a produrre nuova e valida certificazione di idoneità; nonché di “dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione”, restando inteso che “Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse”. In questa prospettiva, l’ulteriore elemento costitutivo della fattispecie solutoria descritta dall’art. 109 NOIF, costituito dalla mancata convocazione del calciatore “[…] per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva”, deve ritenersi operante soltanto nel caso in cui non sussista alcun impedimento all’effettivo utilizzo dell’atleta; in tal senso depone la stessa lettera dell’art. 109, comma 1, NOIF, nella parte in cui appunto esclude il prodursi dell’effetto decadenziale del vincolo solo nel caso in cui vi sia stata rituale contestazione da parte della società sportiva (cfr. l’inciso “[…] nonostante almeno due inviti della società”) della omessa presentazione della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva; dal che si desume a contrario che, ove siffatta rituale contestazione non vi sia stata, la circostanza che la certificazione di idoneità alla pratica sportiva sia scaduta, assume valenza sufficiente a determinare l’effetto solutorio-decadenziale del rapporto sportivo tra il calciatore e la società sportiva previsto dalla disposizione, a prescindere dalla mancata convocazione per 4 gare ufficiali consecutive, proprio perché, in assenza di tale rinnovo (e della formale e rituale contestazione del mancato rinnovo), il calciatore è impossibilitato a rendere la propria prestazione secondo un crisma di legalità; sicché la sua mancata convocazione degrada a mero fatto che non può essere considerato al fine di verificare l’integrazione (o meno) della fattispecie descritta dalla disposizione in questione.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 97/CFA/2023-2024/A

Presidente: Lipari

Relatore: Vitale

Riferimenti normativi: art. 109, comma 1, NOIF; art. 109, comma 4, NOIF; art. 43 NOIF

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