PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – LEGITTIMAZIONE A RICORRERE - DIMISSIONI – INTERESSE AD AGIRE - SUSSISTE

La rassegna e la ratifica delle dimissioni da una carica federale non consentono di desumere il difetto di interesse al reclamo che investa una sanzione disciplinare e non integrano le condizioni per rendere la decisione nel merito del reclamo inutiliter data. Nel processo sportivo (art. 47 CGS) la legittimazione attiva è caratterizzata dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del reclamante e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’accoglimento del gravame. L’esistenza di un interesse individuale idoneo a legittimare l’impugnazione va quindi correlata al catalogo del diritto della persona, inteso nella sua più ampia accezione. Nel caso in esame, l’azione proposta è sorretta dall’interesse, appartenente all’ordine morale, a tutelare la reputazione professionale del reclamante, che chiede di rimuovere la portata mortificante della propria dignità, siccome lesa dalla sanzione ricevuta (Nella circostanza il reclamante aveva rassegnato le dimissioni da Presidente dell’AIA prima dell’avvio dell’azione disciplinare).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 99/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 47 CGS; art. 100 cpc

Articoli

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.

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