CORTE FEDERALE D’APPELLO – RECLAMO – ART. 101, COMMA 3, CGS – SPECIFICITÀ DELLE CENSURE – INAMMISSIBILITA’ PER MANCATA IMPUGNAZIONE DI UN AUTONOMO CAPO DELLA DECISIONE – NON SUSSISTE

L’orientamento che esclude l’ammissibilità dell’impugnazione in caso di omessa contestazione di uno dei motivi postula il presupposto che la decisione sia fondata su autonomi motivi ognuno dei quali, da solo considerato, sia idoneo a sostenerla interamente.  Non può ritenersi inammissibile il reclamo proposto avverso un singolo capo di una decisione del TFN che, pur valutando l’autonoma valenza disciplinare delle singole violazioni, non ha inflitto pertinenti e distinte sanzioni in grado di sopravvivere singolarmente, ma ha applicato un’unica sanzione, commisurata alla natura e gravità complessiva dei fatti contestati in distinti capi dell’atto di deferimento. Difatti l’accoglimento dei motivi contrapposti al capo della decisione condurrebbe inevitabilmente all’annullamento della sanzione nella misura inflitta, che la Corte dovrebbe quindi ridimensionare in misura congrua alla residua gravità dell’unico capo ipoteticamente sopravvivente. E non è dubbio che una tale riduzione possa costituire una pur limitata soddisfazione per il reclamante, sufficiente a sostenere l’interesse dedotto in giudizio. L’art. 101, terzo comma, CGS, nella parte in cui dispone che “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”, richiede che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione. L’onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure e le ragioni di censura siano ricavabili in termini inequivoci con ampie argomentazioni dirette a dimostrare dimostrare l’erroneità del percorso logico-argomentativo seguito dal giudicante nella sentenza impugnata. 

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 99/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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