Tribunale Federale Nazionale – giurisdizione

L’art. 30 CGS CONI dischiude una vera e propria clausola di salvezza che accorda la facoltà di ricorrere al Tribunale Federale per la tutela di situazioni giuridicamente protette dall’ordinamento federale, allorché, per il relativo fatto, non risulti essere stato incardinato un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Consonante con il richiamato dettato è quello che connota l’art. 79 CGS FIGC, che prevede che il Tribunale Federale Nazionale giudichi, in prima istanza, su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo rispetto ai quali non risulti pendente altro procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali, e l’art. 8, comma 10, Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A, secondo cui, per le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari, la giurisdizione spetta agli organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi del citato art. 79 CGS FIGC.

Stagione: 2024-2025

Numero: 14/TFN/2024-2025/A

Presidente: Sica

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 30 CGS CONI; art. 79 CGS FIGC

Articoli

1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali.
2. Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale.
3. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale.

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