Ricorso ex art. 30 CGS CONI – termine
L’art. 30, comma 2, CGS CONI contempla due distinti termini. A un termine breve, di trenta giorni dal momento della piena conoscenza dell’atto o del fatto, si aggiunge un termine lungo, di chiusura, di un anno dall’accadimento.
Il termine lungo ha valenza residuale rispetto a quello breve, potendo il primo ritenersi operativo nei casi in cui non vi sia stata una previa conoscenza infrannuale degli atti o fatti lesivi.
La ratio sottesa al dettato dell’art. 30, comma 2, CGS CONI si appunta nella garanzia di quel bene giuridico, di primaria importanza, che è la certezza delle situazioni giuridiche; certezza che verrebbe compromessa, con tanto di vanificazione del dettato positivo dell’art. 30 e delle esigenze – peculiari del processo sportivo – di concentrazione e speditezza, se venisse consentita la proposizione del ricorso decorso un anno dall’accadimento.
Stagione: 2024-2025
Numero: 14/TFN/2024-2025/B
Presidente: Sica
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 30. CGS CONI