Ricorso ex art. 30 CGS CONI – termine

L’art. 30, comma 2, CGS CONI contempla due distinti termini. A un termine breve, di trenta giorni dal momento della piena conoscenza dell’atto o del fatto, si aggiunge un termine lungo, di chiusura, di un anno dall’accadimento.

Il termine lungo ha valenza residuale rispetto a quello breve, potendo il primo ritenersi operativo nei casi in cui non vi sia stata una previa conoscenza infrannuale degli atti o fatti lesivi.

La ratio sottesa al dettato dell’art. 30, comma 2, CGS CONI si appunta nella garanzia di quel bene giuridico, di primaria importanza, che è la certezza delle situazioni giuridiche; certezza che verrebbe compromessa, con tanto di vanificazione del dettato positivo dell’art. 30 e delle esigenze – peculiari del processo sportivo – di concentrazione e speditezza, se venisse consentita la proposizione del ricorso decorso un anno dall’accadimento.

Stagione: 2024-2025

Numero: 14/TFN/2024-2025/B

Presidente: Sica

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 30. CGS CONI

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