In via preliminare: (in)competenza Tribunale Federale Nazionale – volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza dell’art. 62 del Regolamento A.I.A.
Pur ritenendo l’art. 62 del Regolamento A.I.A. contrario allo Statuto Federale nella parte in cui attribuisce tutti i deferimenti riguardanti associati A.I.A. alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, in assenza di una modifica, il Tribunale prende atto della volontà del Legislatore Federale di mantenerne la vigenza e conseguentemente, nel rispetto delle norme Federali e dei rapporti istituzionali, procede all’esame nel merito del deferimento.
Stagione: 2024-2025
Numero: 16/TFN/2024-2025/A
Presidente: Sica
Relatore: Caccamo
Riferimenti normativi: artt. 62 del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, artt. 83 e 92 del CGS FIGC
Articoli
Art. 83 - Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale
1. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine:*
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché alle altre materie contemplate dalle norme federali nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;
b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione;
c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori;
d) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26;
e) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art. 99 delle NOIF;
f) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.
2. Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine:
a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle NOIF;
b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all’art. 94 quater delle NOIF;
c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF.
d) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per giocatori/giocatrici dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque di cui all’art. 94 septies delle NOIF.*
3. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della Sezione disciplinare, della Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze economiche. A ciascuna Sezione è preposto un Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale presiede la Sezione disciplinare.
*Comma 1 così modificato dal C.U. FIGC n. 24/A del 20 luglio 2021; si riporta il testo previgente: “a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché alle altre materie contemplate dalle norme federali.”
*Lettera d) aggiunta al comma 2 dal C.U. FIGC n. 51/A del 12.10.2022
Art. 92 - Competenza e composizione del Tribunale federale a livello territoriale
1. Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali;
b) alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti.
2. Il Tribunale federale a livello territoriale è composto da almeno sette componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
3. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica con la partecipazione di tre componenti compreso il Presidente o il Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest’ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine del giorno.
5. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.