Giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - impugnazione delibere assemblea LNPA

Nei giudizi aventi ad oggetto l’impugnativa delle delibere dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare ha giurisdizione esclusiva.

Per il principio della perpetuatio iurisdictionis, la competenza del giudice si determina al momento della proposizione della domanda, cosicché eventuali modificazioni successive, che possono anche consistere nella rinuncia a una domanda, non determinano spostamenti della giurisdizione o della competenza in capo ad altro giudice.

Stagione: 2024-2025

Numero: 18/TFN/2024-2025/A

Presidente: Sica

Relatore: Rinaldi

Riferimenti normativi: art. 8, comma 10, Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A; artt. 79 e 86 CGS

Articoli

1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali.
2. Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale.
3. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale.

1. Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali.
2. Un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o un componente del Collegio dei revisori dei conti può proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali.
3. Il ricorso per l’annullamento delle delibere di cui ai commi 1 e 2, deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso. La eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.
4. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

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