Art. 30 CGS CONI - decorrenza del termine lungo
Il termine di un anno dall’accadimento, di cui all’art. 30 CGS CONI, cd. lungo, per il deposito di un ricorso innanzi al Tribunale Federale, è un termine di chiusura e residuale, la cui ratio risiede nell’esigenza di garantire la stabilità e la certezza delle situazioni giuridiche, evitando, quindi, che un determinato atto o fatto possa essere messo in discussione sine die.
La natura residuale del termine cd. lungo ha come conseguenza che lo stesso potrà ritenersi operativo solo nei casi in cui non vi sia stata una previa piena conoscenza infrannuale dall’accadimento degli atti o fatti lesivi.
Il ricorso, dunque, non potrà essere proposto oltre un anno dall’accadimento, non solo nell’ipotesi in cui il ricorrente, in tale periodo di un anno, non abbia avuto conoscenza dell’atto o fatto lesivo della propria situazione giuridicamente protetta (in caso contrario opererebbe il termine breve di 30 giorni), ma anche nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia avuto notizia dell’evento lesivo dopo il decorso di un anno dall’accadimento.
Ragionare diversamente, e quindi ritenere tempestivo un ricorso ex art. 30 CGS CONI presentato dopo che sia comunque trascorso un anno dall’accadimento, significherebbe privare di qualsiasi fondamento la disposizione avente ad oggetto la previsione del termine lungo, la quale risulterebbe di fatto inapplicabile.
Del resto, non pare priva di significato la circostanza che l’art. 30 CGS CONI faccia decorrere il termine breve di impugnazione dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto; laddove il decorso del termine lungo, con conseguente decadenza dalla proponibilità del ricorso, è legato al “mero” accadimento della lesione della situazione giuridicamente protetta, indipendentemente dalla sua piena conoscenza o meno da parte del ricorrente.
Stagione: 2024-2025
Numero: 18/TFN/2024-2025/B
Presidente: Sica
Relatore: Rinaldi
Riferimenti normativi: art. 30 CGS CONI