Art. 30 CGS CONI - perentorietà dei termini

La perentorietà di un termine, laddove non espressamente prevista, può desumersi anche dalle conseguenze o dagli effetti, normativamente previsti, che derivano dal suo superamento, quali una preclusione o una decadenza.

L’art. 30 CGS CONI, individuando come conseguenza del superamento dei termini dalla stessa contemplati la decadenza, attribuisce natura perentoria ai suddetti termini.

Stagione: 2024-2025

Numero: 18/TFN/2024-2025/C

Presidente: Sica

Relatore: Rinaldi

Riferimenti normativi: art. 30 CGS CONI

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