Art. 30 CGS CONI - perentorietà dei termini
La perentorietà di un termine, laddove non espressamente prevista, può desumersi anche dalle conseguenze o dagli effetti, normativamente previsti, che derivano dal suo superamento, quali una preclusione o una decadenza.
L’art. 30 CGS CONI, individuando come conseguenza del superamento dei termini dalla stessa contemplati la decadenza, attribuisce natura perentoria ai suddetti termini.
Stagione: 2024-2025
Numero: 18/TFN/2024-2025/C
Presidente: Sica
Relatore: Rinaldi
Riferimenti normativi: art. 30 CGS CONI