19/TFN/2024-2025/C

Ove tesserate, unitamente all’Allenatore responsabile della prima squadra, anche le ulteriori figure di tecnico previste dal C.U. n. 2 del S.T. e dall’art. 16, co. 1, del Regolamento del S.T., non costituisce violazione dell’art. 29 Reg. S.T. il comportamento di soggetto iscritto nei ruoli quale Allenatore UEFA B che, tesserato con la qualifica di Collaboratore, in quanto tale privo di autonomia decisionale in ordine alla conduzione della squadra ed alle modalità di allenamento, coadiuva le altre figure tecniche sotto la direzione e per delega, quando fisicamente assenti, dei soggetti titolari delle relative funzioni.

Stagione: 2024-2025

Numero: 19/TFN/2024-2025/C

Presidente: Sica

Relatore: Citarella

Riferimenti normativi: C.U. n. 2/2023-2024 Settore Tecnico; artt. 16, co. 1, e 29 Reg. S.T.

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