Responsabilità disciplinare – condotta assistente arbitro nello svolgimento delle proprie funzioni e estranea all’attività sportiva – obbligo di osservanza del Regolamento A.I.A.
Costituisce illecito disciplinare l’inosservanza dell’art. 42, commi 1 e 3 lett. a) e c) Regolamento A.I.A., relativamente agli obblighi previsti per lo svolgimento delle proprie funzioni secondo i criteri di correttezza e probità con lealtà sportiva, nonché i principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale.
La misura delle sanzioni deve commisurarsi alla gravità delle violazioni, costituendo una diminuente il riconoscimento del disvalore ed il pentimento per la condotta posta in essere, nonché la minore età e la ridotta esperienza.
Stagione: 2024-2025
Numero: 20/TFN/2024-2025/A
Presidente: Grasso
Relatore: Coscia
Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, e comma 3 lett. a) e c), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri