Procedimento disciplinare – art. 4, comma 1, del CGS
Il calciatore tesserato con una società, senza ricevere alcuna preventiva autorizzazione o nulla osta da parte di quest’ultima, partecipando agli allenamenti di altra società viola i principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS.
Stagione: 2024-2025
Numero: 22/TFN/2024-2025/A
Presidente: Sica
Relatore: Fedeli A.
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, del CGS