Procedimento disciplinare – art. 4, comma 1, del CGS

Il calciatore tesserato con una società, senza ricevere alcuna preventiva autorizzazione o nulla osta da parte di quest’ultima, partecipando agli allenamenti di altra società viola i principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS.

Stagione: 2024-2025

Numero: 22/TFN/2024-2025/A

Presidente: Sica

Relatore: Fedeli A.

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, del CGS

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