Giurisdizione – rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale
Il principio autonomista, che si giustifica in ragione della natura settoriale degli interessi rilevanti per l’ordinamento domestico, deve dialogare con i principi che informano l’ordinamento statale, in cui quello sportivo si inquadra.
Salvo snaturare l’ordinamento statale o privare di senso la stessa autonomia di quello settoriale, le fattispecie regolate dall’ordinamento sportivo non possono non essere espressione dei peculiari interessi che ne giustificano l’esistenza.
In quanto assetto particolare, per sua natura postulante l’ordinamento generale in cui si colloca, l’ordinamento sportivo non può del tutto sovrapporsi a quello statale; in tanto si giustifica il positivo intervento del legislatore federale in quanto lo stesso sia teso a regolare fattispecie rilevanti per l’ordinamento di settore.
Tale rilevanza presuppone un nesso di ragionevole radicamento della fattispecie negli interessi settoriali; radicamento che deve trovare espressione in una norma endofederale (a propria volta compatibile con i principi e le norme esofederali di riferimento).
Il diametro della rilevanza discende, nel caso di specie, dal combinato disposto degli artt. 1 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.
L’art. 1, nel disegnare l’ambito di applicazione oggettivo del Codice, testualmente prevede che “Il presente Codice di giustizia sportiva […] disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l’ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)”.
Nella stessa ottica, l’art. 4, la cui violazione è stata contestata nel deferimento per cui è causa, prevede sì l’ampia e generale clausola dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità”, ma lo fa con specifico e testuale riferimento a “ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.
I disposti, che legano la rilevanza a quanto sia comunque riferibile all’attività sportiva, appaiono in linea con le norme esofederali di riferimento.
Emblematico è il dettato del Codice di Comportamento Sportivo CONI, che, nel disciplinare il principio di lealtà, lo lega indissolubilmente all’ambito sportivo (“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”).
Come si evince dal sistema, considerato nel suo complesso, l’ordinamento sportivo cede il passo a quello statale allorché la vicenda controversa non sia, per il primo, ragionevolmente rilevante; la rilevanza risolvendosi nell’esistenza di una liaison con il sistema domestico, che deve essere riflessa in una norma ad hoc compatibile con il quadro esofederale di riferimento
Stagione: 2024-2025
Numero: 26/TFN/2024-2025/A
Presidente: Sica
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: artt. 1 e 4 CGS
Articoli
Art. 1 - Ambito di applicazione oggettivo
1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le
fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento
processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema
della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata
Federazione.
2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive
antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.