Attuazione del d.lgs. n. 39/2021
L’art. 28- bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC ha dato specifica attuazione, nell’ordinamento domestico, al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, il cui art. 16, per quanto di interesse, prevede che “Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate. 2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all’altro o agli altri […] 5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600- bis, 600- ter, 600- quater, 600- quater.1, 600- quinquies, 604- bis, 604- ter, 609- bis, 609- ter, 609- quater, 609- quinquies, 609- octies, 609- undecies del codice penale”.
Il disposto statale, capace di conformare l’attività sportiva ai principi del fair play e di allineare l’ordinamento sportivo a quei canoni di prevenzione che sottendono lo schema di ‘compliance 231’ (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), il risk assessment connotante il settore del trattamento dei dati personali e – non da ultimo – la novella sugli adeguati assetti di cui all’art. 2086, comma 2, del codice civile (su cui la Relazione 15 settembre 2022, n. 87 della Suprema Corte di Cassazione), ha carattere programmatico, presupponendo l’attuazione puntuale degli organi federali.
Il disposto federale, secondo cui, per quanto di interesse, “I tesserati che sono stati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità individuale, di cui agli articoli 600- bis, 600- ter, 600- quater, 600- quater.1, 600- quinquies, 604- bis, 604- ter, 609- bis, 609- ter, 609- quater, 609- quinquies, 609- octies, 609- undecies del codice penale, sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00”, rende il canone immediamente precettivo; in coerenza con il disposto statale, la norma federale:
- priva di valenza tutte le condotte non suggellate da sentenze di condanna divenute res judicata;
- attribuisce rilevanza ai soli fatti di reato tassativamente enumerati, tra cui non rientra il caso della reiterazione di minacce o molestie, protratte per un dato lasso di tempo in modo seriale e comportanti gli eventi alternativi del perdurante e grave stato di ansia o paura, del fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto e della alterazione delle abitudini di vita (art. 612- bis c.p., rubricato “atti persecutori”).
Stagione: 2024-2025
Numero: 26/TFN/2024-2025/B
Presidente: Sica
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 28- bis CGS
Articoli
Art. 28 bis - Contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni
1. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempiono agli obblighi previsti
dall’art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e
Discriminazioni sono punite con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le
società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.
2. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non inviano le dichiarazioni di cui ai
commi 7 e 8 dell’art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi,
Violenze e Discriminazioni sono punite per ciascun illecito con la sanzione di una multa non
inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società
dilettantistiche.
3. Il Legale rappresentante che rilascia dichiarazioni non veritiere ai fini di attestare quanto previsto
dai commi 7 e 8 dell’art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi,
Violenze e Discriminazioni è punito con l’inibizione non inferiore a tre mesi.
4. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni delle società sportive professionistiche e
dilettantistiche che non adempie agli obblighi previsti dall’art. 11 del Regolamento FIGC per la
Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l’inibizione non
inferiore a un mese.
5. I tesserati che pongono in essere o tentino di porre in essere le condotte di abuso, violenza e/o
discriminazione di cui all’art. 4 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi,
Violenze e Discriminazioni sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o,
nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria
della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.
6. I tesserati che vengono meno al dovere di segnalazione di cui all’art. 9 del Regolamento FIGC
per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con le sanzioni
di cui all’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva.
7. I tesserati che violano i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii., sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o,
nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g), nonché, per il
settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
8. I tesserati che sono stati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità
individuale, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis,
604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale,
sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni o, nei casi più gravi, con la
sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il
settore professionistico, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.
Norma transitoria:
- i commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2025;
- i commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2024.*
*Articolo aggiunto dal C.U. FIGC n. 69/A del 27.08.2024