28/TFN/2024-2025
La violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva si configura in relazione all'inadempimento previsto dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, che impone il pagamento agli allenatori delle Società della LND entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo emesso dal Collegio Arbitrale. Il mancato rispetto di tale termine, che ha carattere perentorio, integra la fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 31, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, con l'applicazione della sanzione dell'inibizione di durata non inferiore a sei mesi a carico dei soggetti responsabili.
Stagione: 2024-2025
Numero: 28/TFN/2024-2025
Presidente: Grasso
Relatore: Callipari
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 94 ter NOIF; art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
Art. 6 - Responsabilità della società
- La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
- La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
- Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
- La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
- La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.
Art. 7 - Scriminante o attenuante della responsabilità della società
- Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.
Art. 94 - Ricorso di tesserati e tecnici non professionisti
1. I tesserati non professionisti e giovani nonché i tecnici non professionisti in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società nei loro confronti, possono proporre ricorso che deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Tribunale federale a livello territoriale, entro sette giorni dalla data in cui gli è pervenuta la comunicazione del provvedimento.
2. Il ricorso contiene:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo eventuale difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
b) l'esposizione dei fatti;
c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.