Applicabilità dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS a carico di società.
Incorre nelle violazioni di cui sopra l’allenatore che, dimessosi dalla guida tecnica di una società, abbia sottoscritto nella stessa stagione sportiva la richiesta di tesseramento per altra società, nonostante il divieto sancito dall’art. 38 commi 1 e 4 NOIF, trattandosi di dimissioni e non di risoluzione del contratto da parte della società, così partecipando a gare ufficiali della nuova società senza averne titolo per essere ancora tesserato per il precedente sodalizio.
Incorre nella violazione dell’art. 4 comma 1 CGS il Presidente della società che abbia consentito e comunque non impedito che fosse inoltrata la richiesta di tesseramento dell’allenatore che non poteva essere tesserato, consentendo che lo stesso partecipasse a gare ufficiali della propria squadra senza averne titolo.
Nel caso di specie, ritenute sussistenti le violazioni contestate ai deferiti, sono state irrogate al Presidente della società l’inibizione di mesi 4 (quattro), al tecnico quale allenatore UEFA B la squalifica di mesi 3 (tre), alla società l’ammenda di € 300,00 (euro trecento) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.
Stagione: 2024-2025
Numero: 34/TFN/2024-2025/A
Presidente: Sica
Relatore: V. Fedeli
Riferimenti normativi: art. 4 comma 1 CGS in relazione agli artt. 38 commi 1 e 4 NOIF, 38 comma 1, 37 commi 1 e 2, 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico a carico di tesserati.
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori
1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.