Apocrifia della firma sul contratto di prestazione sportiva
Viola il precetto di cui all’art. 4, comma 1, CGS la dirigenza di una società che abbia trasmesso ai competenti Uffici federali un contratto di prestazione professionale facente capo al proprio allenatore diverso da quello effettivamente sottoscritto da quest’ultimo e non trasmesso allo scopo di sottrarsi all’adempimento di clausole contrattuali più gravose di quelle pattuite nel primo contratto, costringendo il destinatario del secondo contratto a disconoscere la firma che vi risultava apposta. Violano altresì l’art. 22, comma 1, CGS i dirigenti di società che, senza alcuna giustificazione, abbiano omesso di rispondere alle convocazioni dell’Ufficio Indagini della Procura Federale.
Nel caso di specie era stata sanzionata la società con l’ammenda di € 2.000,00 (duemila) e con le inibizioni di mesi 6 (sei), di mesi 4 (quattro) e di mesi 2 (due), a carico rispettivamente del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario della società.
Stagione: 2024-2025
Numero: 37/TFN/2024-2025/A
Presidente: Sica
Relatore: Fedeli V.
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 22, comma 1, CGS.
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
Art. 22 - Doveri generali di comportamento e riservatezza
1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 è fatto divieto di dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva.
2. Alle società, ai loro dirigenti e tesserati nonché ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità o rapporti comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva con i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva e con gli associati dell’AIA.
3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), g) e quelle di cui all’art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).
4. La società risponde della presenza di sostanze vietate dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del CONI, trovando applicazione le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g).