Ordinamento sportivo – Principi – Ambito di applicazione soggettivo

La norma di cui all’art. 4, co. 1, CGS, che impone l’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, stante la impossibilità di declinare ogni eventuale possibilità di fattispecie comportamentale suscettibile di violazione disciplinare, risulta posta a presidio dell’intero sistema sportivo e dei suoi principi; è di per sé “autosufficiente” ed “opera da norma di chiusura del sistema” (cfr. dec. n. 59/CFA/2023-2024), onde non è “necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma del CGS perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza”, essendo “un tale dovere […] autonomamente e oggettivamente valutabile” (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 53/2021-2022), sebbene ravvisabile anche in ogni violazione delle norme espressamente previste.

 

Trattasi, in definitiva, di norma di carattere generale, contenente l’enunciazione, in termini anch’essi ampi e generali, dei principi cui devono attenersi i soggetti indicati dall’art. 2, CGS-FIGC, arbitri compresi.

Stagione: 2024-2025

Numero: 43/TFN/2024-2025/A

Presidente: Sica

Relatore: Citarella

Riferimenti normativi: artt. 4, co.1, 2 CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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