Ordinamento sportivo – Principi – Ambito di applicazione soggettivo
La norma di cui all’art. 4, co. 1, CGS, che impone l’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, stante la impossibilità di declinare ogni eventuale possibilità di fattispecie comportamentale suscettibile di violazione disciplinare, risulta posta a presidio dell’intero sistema sportivo e dei suoi principi; è di per sé “autosufficiente” ed “opera da norma di chiusura del sistema” (cfr. dec. n. 59/CFA/2023-2024), onde non è “necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma del CGS perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza”, essendo “un tale dovere […] autonomamente e oggettivamente valutabile” (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 53/2021-2022), sebbene ravvisabile anche in ogni violazione delle norme espressamente previste.
Trattasi, in definitiva, di norma di carattere generale, contenente l’enunciazione, in termini anch’essi ampi e generali, dei principi cui devono attenersi i soggetti indicati dall’art. 2, CGS-FIGC, arbitri compresi.
Stagione: 2024-2025
Numero: 43/TFN/2024-2025/A
Presidente: Sica
Relatore: Citarella
Riferimenti normativi: artt. 4, co.1, 2 CGS
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.