Procedimento sportivo - mezzi di prova – testimonianza della persona offesa – può essere assunta ad elemento di prova – condizioni
Il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr. CFA, 42/2024-2025 e 22/2024-2025).
Stagione: 2024-2025
Numero: 43/TFN/2024-2025/D
Presidente: Sica
Relatore: Citarella
Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS
Articoli
Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.