Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo - attività di “match analyst” – contatto diretto e regolare di minori – acquisizione del certificato penale del tesserato dal casellario giudiziario
Incorre nella violazione dei doveri di lealtà e correttezza e dell’art. 3, commi 3.1, 3.2, 3.3, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, il presidente legale rappresentante di società dilettantistica che consenta ad un proprio tesserato di svolgere l’attività di “match analyst” a contatto diretto e regolare di minori senza aver previamente acquisito il certificato penale del medesimo dal casellario giudiziario.
Stagione: 2024-2025
Numero: 45/TFN/2024-2025/A
Presidente: Sica
Relatore: Venturini
Riferimenti normativi: Art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in via autonoma - Art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 3, commi 3.1, 3.2, 3.3, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
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