Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo - attività di “match analyst” – contatto diretto e regolare di minori – acquisizione del certificato penale del tesserato dal casellario giudiziario

Incorre nella violazione dei doveri di lealtà e correttezza e dell’art. 3, commi 3.1, 3.2, 3.3, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, il presidente legale rappresentante di società dilettantistica che consenta ad un proprio tesserato di svolgere l’attività di “match analyst” a contatto diretto e regolare di minori senza aver previamente acquisito il certificato penale del medesimo dal casellario giudiziario.

Stagione: 2024-2025

Numero: 45/TFN/2024-2025/A

Presidente: Sica

Relatore: Venturini

Riferimenti normativi: Art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in via autonoma - Art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 3, commi 3.1, 3.2, 3.3, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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