Applicazione dell'art. 20-bis, NOIF in relazione ai soggetti tenuti alla comunicazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria

Il Collegio ritiene che il disposto di cui all'art. 20-bis, co. 1, NOIF faccia riferimento alle sole acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino un partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale sociale di una società sportiva affiliata alla FIGC ed associata ad una delle Leghe professionistiche e pertanto ponga a carico dei soli oggetti acquirenti, come tali individuati in quelli interessati alle acquisizioni, il rispetto degli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria di cui ai commi 5 e 6.

Sono pertanto esentati dal documentare il possesso di detti requisiti i soggetti che, invece, cedono parzialmente la loro quota di partecipazione, pur rimanendo portatori di almeno il 10% del capitale sociale.

Stagione: 2024-2025

Numero: 46/TFN/2024-2025/A

Presidente: Sica

Relatore: Lascioli

Riferimenti normativi: art. 20-bis NOIF, artt. 4 e 32 CGS

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