.

Sono esentati dal documentare il possesso del solo requisito di solidità finanziaria di cui all'art. 20-bis, co. 6, A1, aii), NOIF inerente al merito creditizio in relazione all'attività professionale o di impresa (non inferiore a B+) o comunque una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato, i soggetti acquirenti, persone fisiche o giuridiche, qualora tale valutazione risulti impossibile a causa dell'omessa richiesta di affidamenti, dichiarata dall'istituto di credito che ha loro attestato il possesso del requisito di cui al co. 6, A1, a.i).

Stagione: 2024-2025

Numero: 46/TFN/2024-2025/C

Presidente: Sica

Relatore: Lascioli

Salva in pdf