Criteri di valutazione delle prove fornite dalle parti – Testimoni – Persone offese

Analogamente ai criteri di valutazione delle prove nel processo penale,  le dichiarazioni testimoniali sono sorrette da una presunzione di veridicità, tanto da escludere la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti "elementi di riscontro" (richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 192 c.p.p.); il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisca fatti obiettivamente veri, o da lui ragionevolmente ritenuti tali (Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 2014, n. 27185). 

In assenza, quindi, di elementi di "sospetto", il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza. 

Nel processo sportivo, analogamente ai canoni giurisprudenziali del processo penale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste anche da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità del deferito previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto.

Stagione: 2024-2025

Numero: 48/TFN/2024-2025/B

Presidente: Sica

Relatore: Arpini

Riferimenti normativi: art. 57 co. 1 CGS; art. 192 c.p.p.

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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