Tardivo pagamento emolumenti e contributi– ammissione responsabilità - attenuazione sanzione – impossibilità –ragioni

Il mancato pagamento degli emolumenti per i propri dipendenti, sia l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, costituiscono illeciti connotati da mera condotta omissiva in quanto violativi di un obbligo di facere, ossia la corresponsione di una determinata somma entro un preciso termine normativamente stabilito, per cui il mancato adempimento dell’obbligo è elemento costitutivo della fattispecie di illecito.

Il tardivo pagamento, quindi non attenua le conseguenze dannose dell’infrazione, come richiesto dalla legge. Anche la presunta ammissione di responsabilità non può trovare spazio fra le circostanze attenuanti applicabili alla fattispecie concreta in quanto la stessa è evidente e palese e facilmente sussumibile in relazione al ruolo rivestito dal deferito (Presidente p.t.)

Stagione: 2024-2025

Numero: 49/TFN/2024-2025/A

Presidente: Sica

Relatore: Grasso

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), ultimo capoverso, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par. IX), lett. L) punto 1

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Salva in pdf