Ricorso ex art. 30, comma 1, CGS CONI avverso i provvedimenti resi dall’Ufficio di Presidenza delle assemblee sezionali AIA
In tema di assemblee elettive sezionali dell’AIA, avverso il provvedimento reso a seguito di reclamo dall’Ufficio di Presidenza ex art. 60 del Regolamento AIA, può essere proposto ricorso ai sensi dell’art. 30, comma 1, CGS CONI innanzi al Tribunale Federale Nazionale.
La norma di cui all’art. 30, comma 1, CGS CONI deve essere, difatti, considerata quale norma di chiusura e di salvaguardia che consente alla parte interessata di ricorrere innanzi al Tribunale federale, al fine di invocare la tutela di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale, tutte le volte in cui non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva.
Ragionare diversamente e, pertanto, ritenere non ricorribile innanzi al Tribunale federale ex art. 30, comma 1, CGS CONI, il provvedimento reso all’esito del reclamo disciplinato dall’art. 60 del Regolamento AIA, significherebbe ammettere che un provvedimento idoneo ad incidere su di una situazione giuridica soggettiva possa essere adottato senza alcuna forma di controllo o possibilità di revisione.
Stagione: 2024-2025
Numero: 50/TFN/2024-2025/A
Presidente: Sica
Relatore: Rinaldi
Riferimenti normativi: art. 60 Regolamento AIA