Le competenze del Collegio di Garanzia dello Sport
La competenza generale del Collegio di Garanzia dello Sport, quale Giudice di ultimo grado con una funzione decisoria limitata ad un sindacato di pura legittimità, disciplinata dal comma 1 dell’art. 54 CGS CONI, è prevista in relazione a tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia.
Ciò significa che soltanto le decisioni emesse dagli Organi di giustizia sportiva sono impugnabili innanzi al Collegio di Garanzia (nell’ambito della propria competenza ordinaria di legittimità); mentre le decisioni emanate da organismi federali di altro genere (non aventi natura di Giudici Federali) non possono essere impugnate direttamente al Collegio di Garanzia, ma devono essere preventivamente sottoposte ai relativi Tribunali Federali di primo grado, secondo il disposto dell’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
La competenza speciale del Collegio di Garanzia dello Sport, disciplinata dal comma 3 dell’art. 54 CGS CONI, ha carattere eccezionale in quanto è prevista esclusivamente in riferimento a un novero di controversie espressamente determinate.
L’art. 56 CGS CONI non disciplina la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport (né tantomeno riconosce una competenza esclusiva del Collegio di Garanzia in ordine ai procedimenti elettorali) ma si limita a stabilire la ripartizione interna, tra le varie sezioni del Collegio di Garanzia, delle questioni da trattare.
Stagione: 2024-2025
Numero: 50/TFN/2024-2025/B
Presidente: Sica
Relatore: Rinaldi
Riferimenti normativi: art. 54 e 56 CGS CONI