Responsabilità diretta della società per atti posti in essere dal legale rappresentante – Inottemperanza del legale rappresentante rispetto agli obblighi formativi del responsabile ufficio stampa previsti in relazione a Licenze Nazionali 2023 – 2024 Serie C - Sussistenza responsabilità

Accertata l’inosservanza dell’obbligo di far partecipare il Responsabile Ufficio Stampa agli incontri formativi (nonché l’omessa compilazione del questionario previsto per sanare la mancata partecipazione), la Società deferita, risponde direttamente per l’omissione posta in essere da colui che è legale rappresentante secondo le norme federali.

Stagione: 2024-2025

Numero: 51/TFN/2024-2025/A

Presidente: Sica

Relatore: Caccamo

Riferimenti normativi: art. 4 CGS, art. 6 CGS comma 1, art. 31, commi 6 e 7 CGS - Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Manuale Licenze Nazionali Serie C 2023 2024, Titolo III), lett. A), punto 1

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

  1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
  2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
  3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
  4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
  5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.
2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).
3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8 e 94 quinquies, comma 9 e 94 septies, comma 7 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:*
a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.*
7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese.
9. L’inosservanza dei divieti di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l’ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.
In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 16 bis, comma 3 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni. L’inosservanza del termine di 5 giorni previsto dall’art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l’ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.
In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 16 bis, comma 5 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni.
10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.
11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione per le società delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).

 

*Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 231/A del 7.05.2021 e dal C.U. 51/A del 12.10.2022 di cui si riporta il testo previgente: “5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8 e 94 quinquies, comma 9 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.”

*Comma 6 così modificato dal C.U. 51/A del 12.10.2022 di cui si riporta il testo previgente: “6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.”

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