Attività di comunicazione nuovi tesseramenti – esistenza di vincolo – violazione art. 4, comma 1, CGS
È illegittima l’attività di comunicazione mediante pubblicazione sui social network dell’annuncio e della foto dei calciatori con la maglia della nuova squadra per la prossima stagione sportiva effettuata in costanza del tesseramento per altro sodalizio sportivo e prima del loro formale svincolo.
Stagione: 2024-2025
Numero: 54/TFN/2024-2025/A
Presidente: Grasso
Relatore: Pellegrini
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.