Attività di comunicazione nuovi tesseramenti – esistenza di vincolo – violazione art. 4, comma 1, CGS

È illegittima l’attività di comunicazione mediante pubblicazione sui social network dell’annuncio e della foto dei calciatori con la maglia della nuova squadra per la prossima stagione sportiva effettuata in costanza del tesseramento per altro sodalizio sportivo e prima del loro formale svincolo.

Stagione: 2024-2025

Numero: 54/TFN/2024-2025/A

Presidente: Grasso

Relatore: Pellegrini

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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