Regolarità del tesseramento del calciatore proveniente da Federazione estera – Sanzioni - Violazione delle norme federali che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti - Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari - Tesseramento dei calciatori stranieri per le società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Decreto di cittadinanza italiana per via amministrativa – Annullamento del decreto di cittadinanz

L’art. 40 quinquies NOIF comma 1 n. 1 NOIF ( Il tesseramento dei calciatori stranieri per le società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque): stabilisce che “Le società della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque possono richiedere il tesseramento, entro il termine annuale fissato dal Consiglio Federale: di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia (…..).

Il terzo comma 3, del medesimo articolo, dispone che: “I giocatori / giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia anche se provenienti da Federazioni estere, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità”. La condizione cui la norma in commento subordina il tesseramento di calciatori extra-comunitari è data dal possesso del certificato di cittadinanza e del certificato di residenza.

Il giocatore dilettante italiano proveniente da Federazione estera, in possesso dei requisiti sopra indicati viene quindi inserito nella distinta presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara (art. 61 NOIF) con la dicitura 3F ovvero giocatori di cittadinanza italiana o giocatori stranieri nati all’estero ma in possesso della cittadinanza italiana ed equiparati ai calciatori italiani.

Le dichiarazioni mendaci inserite nella distinta di gara, violano l’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva - che dispone al primo comma, la perdita della gara della società ritenuta responsabile di fatti e situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara ed al quarto comma, la penalizzazione di un punto. Dette dichiarazioni errate o mendaci, violano inoltre l’art, 32, comma 2 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva, rubricato Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto assorbente ai fini del decidere, in merito alla validità del tesseramento del calciatore extracomunitario, il fatto che dal certificato di residenza, rilasciato dal Comune di Padova, il calciatore risultava residente in Padova alla data del 16 ottobre 2024, senza soluzione di continuità dal 20 maggio 2022 ma anche in ragione della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 24 aprile 2024, che dichiarando in favore del calciatore extracomunitario, la sussistenza della cittadinanza jure sanguinis, ha di fatto superato, rendendolo inefficace, ogni provvedimento contrario. D’altro canto, il Tribunale Federale, in ragione della complessità della vicenda in esame, caratterizzata dall’intermedio provvedimento amministrativo di revoca della cittadinanza italiana e della residenza, emesso in ottemperanza della nota sentenza penale di condanna, ha ritenuto obbligatoria la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i necessari accertamenti “disciplinari” relativi alla presunta omessa comunicazione della variazione di status).

 

Stagione: 2024-2025

Numero: 65/TFN/2024-2025/A

Presidente: Tornatore

Relatore: Crocè

Riferimenti normativi: art. 89 comma 1, lett.b, CGS; art. 10, comma 4, CGS; art .32 comma 2,CGS; art.40 quinquies, Noif ; legge n.91/1992 (nuove norme sulla cittadinanza); art.89, comma 7, CGS.

Articoli

1. Il procedimento è instaurato:
a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare;
b) su richiesta degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo;
c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l’attività giovanile scolastica.
2. Il procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale.
3. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro sette giorni dalla ricezione del ricorso o dell’avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), trasmettendone copia anche al ricorrente con le modalità di cui all’art. 53.
4. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia e hanno diritto di essere sentite ove ne facciano esplicita richiesta. Il ricorrente dovrà formulare tale richiesta nel ricorso mentre la controparte nelle controdeduzioni.
5. Entro dieci giorni il Presidente della Sezione fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso o della richiesta di cui al comma 1. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso.
6. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione di abbreviare il termine per giusti motivi.
7. La Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale, qualora dall’esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l’eventuale deferimento al competente organo delle società o dei tesserati.

1. Ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
3. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.
4. Salva l’applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda.
5. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
*5-bis. La violazione dell’art. 20 bis NOIF comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito precisate.
5-ter. Il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l’applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.
5-quater. L’assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall’art. 20 bis, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l’applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell’art. 20 bis delle NOIF.
5-quinques. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta l’applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione non veritiera.
5-sexies. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all’applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all’art. 20 bis NOIF. Il trasferimento deve prevedere l’espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell’applicazione del nuovo procedimento di cui all’art. 20 bis NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti.
5-septies. Trascorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni per il trasferimento previsto dal comma che precede, alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.
5-octies. Ogniqualvolta decorrano ulteriori 60 giorni senza che l’obbligo di trasferimento sia stato adempiuto alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.
5-novies. Le sanzioni previste dai commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-octies, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano.
6. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, l'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, l'inibizione temporanea; al calciatore, la squalifica a tempo.
7. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.
8. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere c), g), h), i), mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i).
9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma 7, sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.
10. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.
11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l’esecuzione, commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere b), c), n) e quelle di cui all’art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).
12. Per le altre violazioni delle norme federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell’inibizione o della squalifica.

Norma transitoria
1. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-novies dell’art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano applicazione per tutti i procedimenti di valutazione non ancora conclusi ad opera della Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).
2. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies dell’art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano altresì applicazione, su richiesta della società sportiva interessata e secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, per tutte le fattispecie per le quali, al momento della relativa entrata in vigore, eventuali sanzioni applicate ai sensi del previgente comma 5-bis non abbiano formato oggetto di giudicato.
3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da 5-bis a 5-septies dell’art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso la FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).
4. L’istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi da 1 a 4 dell’art. 20 bis NOIF, determina l’archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura
Federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura Federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l’avvenuta presentazione dell’istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L’improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendete il giudizio divenuto improcedibile.
5. La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell’art. 20 bis NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l’integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’art. 32, comma 5-ter.
6. L’esito del riesame svolto dalla Commissione è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.

 

*Commi aggiunti dal 5bis al 5novies dal C.U. FIGC n. 206/A del 17.03.2022.

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:
a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento di una gara;
b) della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo;
c) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo;
d) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.
2. L'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione. I termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.
3. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.*
4. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere un illecito disciplinare di qualsiasi natura o violazione in materia gestionale ed economica di cui agli artt. 30 e 31 senza rivestire la qualifica di dirigente, socio o tesserato e, successivamente, assuma una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio o tesserato.

 

*C.U. FIGC n. 226/A del 17 giugno 2020: “Il Consiglio Federale…ha deliberato di prorogare al 30 settembre 2020 il termine di prescrizione previsto dall’art. 40, comma 3, C.G.S., per i diritti di natura economica maturati nel corso della stagione sportiva 2018/2019”.

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