Responsabilità diretta della società per atti posti in essere dal legale rappresentante – violazione punti 2 e 9 del C.U. n.158 del 7.06.2023 – obblighi deposito per l’iscrizione al campionato di serie D nella s.s. 2023-2024 - irrilevanza variazione organi sociali stante notifica al difensore costituito- Sussistenza responsabilità – inottemperanza accordo ex art. 127 CGS maggiorazione sanzione
Accertata l’inosservanza da parte della società ASD Castrovillari Calcio dell’obbligo di depositare copia del verbale dell’Assemblea di attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2023/2024 o comunicazione di conferma delle cariche sociali (punto 2 del C.U. n. 158 del 7/6/2023) e liberatorie di n. 29 tesserati (punto 9 del C.U. n. 158 del 7/6/202) – preso atto che l’accordo ex art. 127 CGS, non è stato adempiuto, è revocata la decisione n. 178/TFN-SD del 19 marzo 2024 in ordine alla posizione della società stessa. La sussistenza dei fatti oggetto di deferimento emerge dalla segnalazione della Co.Vi.So.D, del 13.10.2023, non contestata.
Non ha efficacia esimente l’intervenuto cambiamento degli organi sociali, in quanto tutte le comunicazioni risultano fatte all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore formalmente comunicato nel 2024, e la mera variazione degli organi sociali, non comporta soluzione di continuità nei confronti della persona giuridica rappresentata.
Dei comportamenti omissivi, posti in essere dal Presidente risponde, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS la società ASD Castrovillari Calcio. Si ribadisce opportunità di una maggiorazione della sanzione base in casi di inottemperanza all’accordo ex art. 127 CGS.
Stagione: 2024-2025
Numero: 68/TFN/2024-2025/A
Presidente: Grasso
Relatore: Caccamo
Riferimenti normativi: art. 6 CGS c. 1, punti 2 e 9 Comunicato Ufficiale n. 158 del 07.06.2023; art. 127 CGS
Articoli
Art. 6 - Responsabilità della società
- La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
- La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
- Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
- La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
- La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.
Art. 127 - Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento
1. Successivamente alla notifica dell'atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura.
2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti.
3. Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione.
4. L’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI.
6. Nel caso previsto dal comma 5, la pronuncia dovrà essere emanata entro i sessanta giorni successivi alla revoca della decisione relativa all’applicazione della sanzione su richiesta.
7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.