Allenatore – poteri disciplinari nei confronti degli atleti – principio di proporzionalità – sussistenza

La particolare natura del ruolo dell’allenatore, da intendersi latu sensu educativa, impone il rigoroso rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare l’agire di ogni tesserato.

Nell’esercizio delle sue funzioni, pur detenendo il diritto di assumere decisioni di natura disciplinare, il tecnico deve sempre costituire un esempio di disciplina e correttezza sportiva e tentare, con ogni mezzo, di ricomporre eventuali contrasti con (e tra) i propri atleti, piuttosto che esacerbarli.

Stagione: 2024-2025

Numero: 69/TFN/2024-2025/B

Presidente: Grasso

Relatore: Arpini

Riferimenti normativi: art. 4, co. 1, CGS; art. 37, co. 1 e 2, Regolamento Settore Tecnico

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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