Violazione del dovere di lealtà e di correttezza – violazione dell’obbligo di depositare ai fini dell’iscrizione al campionato nazionale di Serie B della Divisione Calcio Femminile l’attestazione del settore tecnico della F.I.G.C riguardante il tesseramento da parte della società di un preparatore atletico – violazione dell’obbligo di indicare ai fini dell’iscrizione al campionato nazionale di Serie B della Divisione Calcio Femminile un tecnico abilitato per la categoria esordienti tra i propri
Integra la violazione del dovere di lealtà e correttezza il comportamento della società che richiede l’ammissione al campionato nazionale di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2023-204 senza depositare, nel termine previsto, l’attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento da parte della società istante di almeno un preparatore atletico prevista dal CU n. 143/A del 15.03.2023 (Requisiti sportivi ed organizzativi, n. 2 lett. d del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2023/2024).
Integra la violazione del dovere di lealtà e correttezza il comportamento della società che richiede l’ammissione al campionato nazionale di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2023-204 senza indicare, tra i propri tesserati, un tecnico abilitato per la categoria esordienti come previsto dal CU n. 143/A del 15.03.2023 (Requisiti sportivi ed organizzativi, n. 2 lett. f del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2023/2024).
Stagione: 2024-2025
Numero: 71/TFN/2024-2025/A
Presidente: Sica
Relatore: Venturini
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; CU n. 143/A del 15.03.2023, Requisiti sportivi ed organizzativi, n. 2 lett. d e f del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie b per la stagione sportiva 2023/2024.
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.