Violazione del dovere di lealtà e di correttezza – violazione dell’obbligo di depositare ai fini dell’iscrizione al campionato nazionale di Serie B della Divisione Calcio Femminile l’attestazione del settore tecnico della F.I.G.C riguardante il tesseramento da parte della società di un preparatore atletico – violazione dell’obbligo di indicare ai fini dell’iscrizione al campionato nazionale di Serie B della Divisione Calcio Femminile un tecnico abilitato per la categoria esordienti tra i propri

Integra la violazione del dovere di lealtà e correttezza il comportamento della società che richiede l’ammissione al campionato nazionale di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2023-204 senza depositare, nel termine previsto, l’attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento da parte della società istante di almeno un preparatore atletico prevista dal CU n. 143/A del 15.03.2023 (Requisiti sportivi ed organizzativi, n. 2 lett. d del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2023/2024).

Integra la violazione del dovere di lealtà e correttezza il comportamento della società che richiede l’ammissione al campionato nazionale di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2023-204 senza indicare, tra i propri tesserati, un tecnico abilitato per la categoria esordienti come previsto dal CU n. 143/A del 15.03.2023 (Requisiti sportivi ed organizzativi, n. 2 lett. f del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2023/2024).

Stagione: 2024-2025

Numero: 71/TFN/2024-2025/A

Presidente: Sica

Relatore: Venturini

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; CU n. 143/A del 15.03.2023, Requisiti sportivi ed organizzativi, n. 2 lett. d e f del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie b per la stagione sportiva 2023/2024.

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
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