Decadenza del tesseramento per inattività – Effetti del successivo impiego del calciatore da parte della medesima società - irrilevanza

L’art. 109 NOIF , comma 1 , nella versione entrata in vigore dal 1.01.2024 , nel disciplinare l’ipotesi di decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore dispone testualmente “Il calciatore/calciatrice ”non professionista” e ”giovane dilettante”…..che , tesserato , non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva , per motivi a lui/lei non imputabili , ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia , ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività , salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva , nonostante almeno due inviti della società”.

La interpretazione letterale , nonché logico-sistematica , della suddetta norma non lascia spazi per una diversa valutazione circa il presupposto oggettivo che legittima l’esercizio del diritto da parte del calciatore a richiedere la decadenza per inattività , laddove il mancato inserimento nella distinta di gara ufficiale per almeno 4 gare ufficiali consecutive non siano allo stesso imputabili , senza che assuma rilievo il momento della stagione sportiva in cui si verifica tale reiterata mancata convocazione e senza che venga attribuita rilevanza che al verificarsi di tale presupposto poi faccia seguito una convocazione successiva.

Ai fini della invocata decadenza del tesseramento per inattività alcun rilievo può assumere la circostanza che il calciatore abbia successivamente regolarmente disputato una gara valevole per il Torneo Provinciale Pulcini , in quanto tale circostanza non incide sull’avvenuto perfezionarsi del presupposto oggettivo per la decadenza per inattività dal tesseramento , né può ritenersi quale fornita acquiescenza al prosieguo dell’attività con la Società di appartenenza , atteso che una tale interpretazione consentirebbe , di contro , alle Società Sportive di poter agevolmente eludere la predetta norma regolamentare procedendo con delle convocazioni a singhiozzo finalizzate esclusivamente ad impedire la richiesta di decadenza per inattività dal tesseramento di un calciatore senza di fatto assicurarne la continuità sportiva dello stesso.

Stagione: 2024-2025

Numero: 75/TFN/2024-2025

Presidente: Tornatore

Relatore: Perta

Riferimenti normativi: art. 109 delle NOIF

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