Produzioni audiovisive - regolamento produzioni audiovisive Lega nazionale professionisti Serie A – silenzio stampa – inadempimento contrattuale - sussistenza
Il silenzio stampa configura un comportamento qualificabile in termini di violazione dell'ordinamento interno all'ente (che tutti i soci sono chiamati a rispettare in virtù del vincolo associativo liberamente assunto).
“Gli Inviti a Offrire, le Offerte al Mercato e il presente Regolamento – in particolare all’art. 7 – indicano gli obblighi e gli impegni in capo alle Società Sportive in materia di Interviste. In particolare, si rammenta l’impegno di ciascuna Società Sportiva di assicurare che i propri calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni nell’Evento, nonché il proprio allenatore, partecipino alle Interviste - a favore dei Licenziatari dei Pacchetti che detengono tale diritto - secondo le modalità stabilite dagli applicabili regolamenti della Lega Serie A oltre l’impegno ad assicurare la puntualità delle Interviste.” (Art. 9 del Regolamento Produzioni Audiovisive).
La previsione regolamentare oltre che nell’interesse della stessa Lega e di tutte le Associate, mira a garantire anche i diritti acquisiti da tutti i “licenziatari”, nessuno escluso.
Stagione: 2024-2025
Numero: 15/TFN/2024-2025/C
Presidente: Sica
Relatore: Citarella
Riferimenti normativi: Regolamento produzioni audiovisive Lega nazionale professionisti Serie A per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23, 2023/24