Arbitri e ufficiali di gara – figura del direttore di gara - rilievo istituzionale – regole deontologiche – rispetto – canoni particolarmente rigorosi – doveri di riservatezza e terzietà - rispetto - necessità

11/12/2025

Stagione: 2025-2026

Il direttore di gara non è chiamato soltanto a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti, più propriamente, di una figura istituzionale che, in campo, rappresenta il regolamento di gioco e che ha la responsabilità di salvaguardare i valori dello spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023). In tale prospettiva, il direttore di gara, specie nel settore giovanile, assume un ruolo di riferimento, dovendo essere esempio di disciplina e correttezza sportiva ed è tenuto “a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità” (art. 42 Regolamento AIA). Nell’esercizio delle proprie funzioni, L‘arbitro deve essere e apparire “espressione di legalità” e, nella redazione dei referti, deve ispirare la propria attività “alla lealtà, alla sinteticità e alla fedeltà dei fatti veramente avvenuti” (art. 6 Codice etico AIA).

Numeron. 0044/CFA/2025-2026/F

PresidenteTorsello

RelatoreGiordano

Riferimenti normativiart. 42, commi 1, 2, 3 lett. a) e c) Regolamento dell’Associazione italiana arbitri; artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice etico e di comportamento AIA