Art. 4 C.G.S. – lealtà, correttezza e probità – norma autosufficiente – clausola di chiusura – portata ultracompetitiva

3/31/2026

Stagione: 2025-2026

L’art. 4 del C.G.S. costituisce una norma perfettamente autosufficiente, operante come disposizione di chiusura del sistema: il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità travalica l’ambito della competizione sportiva e si traduce in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale. I doveri di lealtà, probità e correttezza non si esauriscono in una formula di stile e comportano qualcosa di più, ed anche di diverso, rispetto alle fattispecie penalistiche o comunque sanzionatorie poste a presidio dei reati di volta in volta considerati, sicché il giudice sportivo è chiamato a valutare se le modalità con le quali la persona deferita si è comportata, o per il contesto in cui ha agito, abbiano determinato una compromissione dei valori cui si ispira l’ordinamento sportivo (Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017; Sez. IV, decisione n. 66/2020; Sez. IV, decisione n. 121/2021; CFA, SS.UU., n. 100/2023-2024).

Numeron. 0102/CFA/2025-2026/F

PresidenteTorsello

RelatoreBarbaro

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, C.G.S.

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.