Calciatore – doveri - prescrizioni dettate dalla società – deroghe informali - inammissibilità

1/20/2026

Stagione: 2025-2026

L’art. 92, comma 1, N.O.I.F. impone ai tesserati l’obbligo di adempiere, con diligenza e continuità, ai doveri derivanti dal tesseramento, osservando le prescrizioni societarie relative ad allenamenti e gare; tale obbligo non ammette deroghe fondate su accordi di natura informale. Anche quando un giocatore ritiene di essere escluso dalla squadra, deve comunque presentarsi agli allenamenti, poiché l’art. 92 non tollera che il tesserato si autoesenti unilateralmente dall’adempiere alle proprie obbligazioni (TFN-SD n. 28/2018-2019).

Numeron. 0075/CFA/2025-2026/B

PresidenteTorsello

RelatoreDrigani

Riferimenti normativiart. 92, comma 1 NOIF