Calciatore - premio alla carriera – Commissione premi – istituti dell'autotutela – applicazione analogica della disciplina amministrativa – adeguamenti – qualificazione sostanziale dell'atto – prevalenza sul nomen iuris

4/28/2026

Stagione: 2025-2026

I termini «revoca», «autotutela» e «annullamento in autotutela» sono impiegati, con riferimento alla Commissione Premi, in senso non rigorosamente tecnico: non trattandosi di autorità amministrativa in senso pubblicistico e stante la natura privatistica tanto delle federazioni sportive nazionali quanto del premio alla carriera, la disciplina adottata nel diritto amministrativo si applica in via meramente analogica, con i necessari adeguamenti imposti dall'ordinamento sportivo, dalla specifica natura dell'attività della Commissione e delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte. Non è pertanto dirimente il riferimento testuale contenuto nella delibera alla «revoca» della precedente certificazione: la reale natura dell'atto adottato dalla Commissione deve essere individuata, prescindendo dal termine impiegato, alla luce del suo contenuto e degli effetti che ha inteso produrre. Quando la delibera è adottata non sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento della situazione di fatto, ma sul rilievo di un vizio originario della certificazione, l'atto è qualificabile in senso lato come annullamento in autotutela e opera con efficacia retroattiva, travolgendo gli effetti della certificazione originaria fin dalla sua adozione.

Numeron. 0118/CFA/2025-2026/F

PresidenteTorsello

RelatoreMarzocco

Riferimenti normativiart. 99bis NOIF; art. 21-quinquies L. 7 agosto 1990 n. 241; art. 21-nonies L. 7 agosto 1990 n. 241.