4/28/2026
Stagione: 2025-2026
La questione posta attiene all’interpretazione dell’art. 99bis NOIF e, in particolare, alla necessità o meno che la società richiedente mantenga lo status dilettantistico o di puro settore giovanile non soltanto al momento dell’erogazione della formazione, ma anche al momento in cui si avvera l’evento condizionante l’effettiva esigibilità del premio. Il testo dell’art. 99bis NOIF riconosce il compenso forfettario «alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile» per «ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come giovane o giovane dilettante», al verificarsi di determinati eventi (esordio in Serie A ovvero prima gara ufficiale in Nazionale A o Under 21 con status di professionista). La norma subordina poi il premio alla condizione che «il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive». Ciò che la norma non disciplina è l’ipotesi in cui la società che ha svolto l’attività formativa muti il proprio status tra il momento della formazione e il momento dell’avveramento dell’evento condizionante. Il presente indicativo «è riconosciuto» descrive la struttura generale della norma - il fatto che il compenso sia riconosciuto alle società dilettantistiche che abbiano svolto attività formativa - e non costituisce un riferimento temporale preciso allo status della società al momento in cui si avvera una delle condizioni contemplate dall’art. 99bis NOIF. In realtà il testo tace sul punto. Il silenzio del legislatore (anche sportivo) può essere interpretato in due modi opposti: come lacuna da colmare in via interpretativa, ovvero come scelta consapevole il cui significato è l’irrilevanza delle vicende non disciplinate. Nel caso in esame, il silenzio dell’art. 99bis NOIF sulle vicende sopravvenute relative allo status della società richiedente costituisce non una lacuna ma, alla luce della struttura del diritto al premio alla carriera, un dato normativo significativo, da cui discende la regola dell’irrilevanza del mutamento di status successivo all’erogazione della formazione. L’elemento determinante per la corretta interpretazione della norma è la struttura del diritto al premio alla carriera, quale ricostruita dalla giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport alla luce dell’art. 99bis NOIF. Il Collegio di Garanzia dello Sport (Sez. I, n. 9/2020) nell’affermare la natura privatistica del premio alla carriera, il suo carattere di diritto patrimoniale e la sua rinunziabilità ha chiarito che non si tratta «di un diritto che non c’è ancora, esso esiste ed è codificato come premio alla carriera ed è già predeterminato nel suo ammontare in € 18.000,00 (diciottomila), quello che manca ed è incerto è il fatto storico che deve concretizzarsi, rectius avverarsi, ovvero l’esordio in campionato di Serie A o nella Nazionale A o Under 21». Ha inoltre affermato che «il premio alla carriera è determinato dalla norma in maniera precisa ed esatta e fissato in € 18.000,00 (diciottomila) per ogni anno di formazione del giovane calciatore, lasciando in sospeso la sua erogazione al maturare di alcune condizioni rinvenibili nell’esordio nel campionato di Serie A oppure nella Nazionale A o nell’Under 21»; e che «il diritto previsto nell’art. 99 bis NOIF è un diritto sotto condizione sospensiva di fatto (è la condizione che subordina il dispiegarsi degli effetti all’avverarsi di un avvenimento incerto e futuro), per la qual cosa siamo in presenza di una aspettativa giuridicamente tutelata ai sensi dell’art. 1357 c.c., il quale, com’è noto, dispone che “chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione”» (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 9/2020). Pertanto, il diritto al premio alla carriera non sorge istantaneamente al momento dell’esordio del calciatore in Serie A (o altro evento condizionante), né al momento della formazione. Esso si configura come un’aspettativa giuridicamente qualificata che sorge con lo svolgimento dell’attività formativa - a condizione che questa sia stata prestata da una società dilettantistica o di puro settore giovanile nei confronti di un calciatore tesserato come giovane o giovane dilettante - e che si perfeziona, trasformandosi in diritto di credito attuale ed esigibile, al verificarsi di uno degli eventi condizionanti previsti dall’art. 99bis NOIF. In modo coerente, il termine di prescrizione previsto dall’art. 40, comma 3, CGS (termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto) deve essere ancorato all’avveramento della condizione (cfr., con riferimento al previgente art. 25, 3° co., CGS FIGC e rispetto al diritto di natura patrimoniale ad ottenere il premio alla carriera, Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 2). Questa struttura del diritto al premio alla carriera, già aspettativa giuridicamente qualificata, è determinante ai fini dell’interpretazione dell’art. 99bis NOIF. Lo status dilettantistico della società richiedente è il presupposto che consente il sorgere dell’aspettativa: esso deve sussistere al momento dell’erogazione della formazione, perché è in quel momento che si radica il titolo giuridico al premio. Le condizioni per il perfezionamento dell’aspettativa in diritto di credito sono soltanto quelle espressamente indicate dalla norma e non comprendono la persistenza dello status dilettantistico al momento dell’avveramento di una delle condizioni. Diversamente ragionando, si introdurrebbe nell’art. 99bis una condizione risolutiva dell’aspettativa già sorta - il passaggio della società al professionismo - che il testo normativo non prevede. L’effetto sarebbe quello di qualificare il mutamento di status della società come fatto idoneo a estinguere retroattivamente un’aspettativa giuridica già consolidata, con conseguenze sistematicamente incoerenti e praticamente irragionevoli. La ratio dell’art. 99 bis NOIF - incentivare lo sviluppo dei settori giovanili, attraverso un sistema di tipo solidaristico che prevede il pagamento di un contributo da parte delle società di categoria superiore alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano formato tecnicamente i loro giovani calciatori (Collegio garanzia dello sport, Sez. IV, 10 novembre 2020, n. 64; CFA, SS.UU., n. 56/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 71/2019-2020) - conferma, e non contraddice, l’interpretazione appena sostenuta. L’investimento formativo è compiuto nel passato, quando la società era dilettantistica e sceglieva di destinare risorse alla crescita di giovani calciatori nella consapevolezza che, al verificarsi di determinate condizioni future, avrebbe maturato un diritto di credito. Negare tale credito per effetto del successivo passaggio della stessa società al professionismo significherebbe vanificare retroattivamente l’incentivo che la norma intendeva creare, con un effetto disincentivante sull’attività formativa che è esattamente l’opposto di quello perseguito dal legislatore federale con l’art. 99bis NOIF. Inoltre, la circostanza per cui una società dilettantistica possa, nel lungo arco di tempo intercorrente tra la formazione e l’esordio in Serie A del calciatore formato, mutare il proprio status è tutt’altro che imprevedibile o eccezionale (nel caso in esame erano trascorsi diciotto anni tra le stagioni di formazione e l’esordio del calciatore. In un simile arco temporale, le vicende societarie del club formatore sono del tutto indipendenti dall’evoluzione della carriera del calciatore e non possono ragionevolmente incidere su un’aspettativa giuridica già esistente).
Numero: n. 0118/CFA/2025-2026/G
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 99bis NOIF; art. 40, comma 3, CGS; art. 1357 c.c.