6/10/2026
Stagione: 2025-2026
L’attestazione della Piattaforma telematica premi FIGC, generata elettronicamente dal Portale Servizi FIGC sulla base dei dati di tesseramento ufficiali, costituisce una prova documentale assistita da presunzione di veridicità fino a prova contraria. Allorché la piattaforma riconosca una determinata matricola come soggetto creditore, associando ad essa i tesseramenti delle stagioni rilevanti, essa attesta implicitamente la continuità soggettiva tra l’ente che tesserò il calciatore in quelle stagioni e l’attuale società creditrice; per superare tale attestazione la parte debitrice deve fornire prova contraria (ad esempio, dimostrando che la matricola era in passato attribuita a un soggetto giuridico estinto e diverso da quello attuale). La deduzione con cui la parte si limiti a sollevare in termini meramente ipotetici un dubbio sulla legittimazione attiva, chiedendo al Collegio di verificare senza affermare che la legittimazione manchi, ha natura meramente esplorativa e non assertiva e non soddisfa l’onere di specificità richiesto per integrare una valida eccezione, né nell’ordinamento processuale civile (art. 115 c.p.c., sul principio di non contestazione) né nel processo sportivo federale; tanto più ove essa si fondi su un presupposto – la mera diversità denominativa – che, alla luce dei principi civilistici e federali, è giuridicamente irrilevante a fondare un dubbio sulla legittimazione attiva. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l’attestazione della Piattaforma telematica premi, indicante la società creditrice con la relativa matricola in riferimento ai tesseramenti delle stagioni considerate, attestasse la continuità soggettiva dell’ente, in assenza di prova contraria).
Numero: n. 0140/CFA/2025-2026/E
Presidente: Scordino
Relatore: Trentini
Riferimenti normativi: art. 99 NOIF; art. 91, comma 2, CGS; art. 115 c.p.c.
1. Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 in quanto applicabili. 2. Il procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale. Per la liberatoria riguardante il premio di preparazione si osservano le disposizioni dell’art. 96 delle NOIF.* 3. Il ricorso concernente le controversie di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) deve essere proposto entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio del lavoro e premi e, in tal caso, si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore. 4. Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all’art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Il reclamo deve essere notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza. 5. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, trasmettendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all’art. 53. 6. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta. Il ricorrente dovrà formulare tale richiesta nel ricorso mentre la controparte nelle controdeduzioni. 7. Entro dieci giorni il Presidente della sezione fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso o del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente. 8. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione di abbreviare il termine per giusti motivi. 9. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, qualora dall’esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l’eventuale deferimento al competente organo di giustizia delle società o dei tesserati. *Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 113/A del 7 novembre 2019; si riporta il testo del previgente comma: "2. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND, di cui all’art. 94 ter delle NOIF; b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all’art. 94 quater delle NOIF; c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF".