1/8/2026
Stagione: 2025-2026
L’art. 99 NOIF - nella versione antecedente al C.U. n. 59/A del 4 agosto 2023 – prevedeva che: “A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante” [ … ] la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo [ …], un premio di formazione tecnica …”. Non era, pertanto, previsto alcun “premio” per i “giovani di serie”. Tale circostanza è maturata solo successivamente al predetto tesseramento, con il C.U. n. 59/A, che ha “esteso” tale beneficio per le società dilettantistiche anche per calciatori tesserati come “giovani di serie”, ai sensi degli artt. 32, comma 1, e 33, comma 2, delle medesime N.O.I.F., come innovate.
Numero: n. 0066/CFA/2025-2026/B
Presidente: Caso
Relatore: Correale
Riferimenti normativi: art. 99 NOIF; C.U. n. 59/A del 4 agosto 2023; artt. 32, comma 1, NOIF; art. 33, comma 2, NOIF